Trekking in lockdown: dove, come e quando

Da ieri la Toscana è zona rossa e, se avevo ben accettato le limitazioni della zona arancio che ancora mi permettevano di fare escursioni lungo i sentieri del mio comune, il piombare in rossa mi ha demoralizzato non poco. Dopo il primo momento di smarrimento stamattina mi sono messa a cercare e leggere attentamente le varie disposizioni in merito scoprendo che in realtà il trekking come attività sportiva è consentito anche in zona rossa. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come dove e quando è possibile praticare trekking in lockdown zona per zona, in base a quanto riportato in una nota di chiarimento del CAI.

Trekking in lockdown, uomo solitario su sentiero

Trekking Lockdown: regioni rosse

Le regioni rosse, quelle considerate a rischio più elevato, sono soggette alle seguenti restrizioni:

  • attività motoria consentita solo individualmente, in prossimità della propria abitazione, a distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l’obbligo di mascherina.
  • attività sportiva (corsa, bici*, trekking, così come chiarito dalla circolare del Viminale del 16 ottobre scorso, leggi paragrafo sotto) consentita “esclusivamente all’aperto ed in forma individuale” all’interno del proprio Comune di residenza.

* per bici si intende quelle da corsa o mountain bike, non quelle da passeggio, soggette alle classiche limitazioni previste per le attività motorie.

Trekking Lockdown: regioni arancioni

Nelle regioni arancione è possibile:

  • svolgere attività motoria e sportiva, rispettando le misure di distanziamento ed il divieto di assembramento, su tutto il territorio del proprio comune di residenza.

Trekking Lockdown: regioni gialle

Nelle regioni gialle le attività in montagna si possono svolgere su tutto il territorio regionale ed anche spostandosi in altre regioni purché sempre classificate gialle. Resta ovviamente obbligatorio dell’utilizzo di dispositivi di protezione, del distanziamento e ed il divieto di assembramento. È ovviamente vietato recarsi in zone rosse o arancio per praticare escursionismo o trekking.

Cosa la normativa intende per “trekking”

Al fine delle disposizioni dell’ultimo DPCR:

  • per trekking non si intende la semplice passeggiata in montagna che rientra nell’attività motoria ed è quindi praticabile solo in prossimità della propria abitazione (* leggi nota sotto)
  • si intende trekking come attività sportiva e quindi praticata con attrezzatura adatta.

Nota: nel primo lockdown era stato precisato che per “pressi dell’abitazione si intendevano 200 metri”, nei nuovi Dpcm non è stata specificata la distanza ma le autorità raccomandano di attenersi a tale indicazione.

Consigli del CAI

Il CAI a conclusione della nota invita “ad adottare, pur in presenza di possibilità dal punto di vista normativo, comportamenti improntati alla prudenza, al senso di responsabilità e del reciproco rispetto, sui quali, ben più che sui meri divieti, potrà fondarsi un ritorno alla normalità anche per quanto attiene la frequentazione della montagna e lo svolgimento delle nostre attività associative”.

Note aggiuntive:

Alcuni sindaci in un primo momento non avevano inserito il trekking nelle attività sportive, salvo poi fare marcia indietro poiché così previsto da una circolare del Viminale del 16 ottobre scorso. Altri hanno imposto limiti al numero di sentieri percorribili, vietando quelli più difficili al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti. Vi suggerisco quindi di verificare sempre cosa è consentito o meno nel vostro comune e nella vostra regione!

!!!! ATTENZIONE: Le normative possono variare in qualsiasi momento aggiornatevi e documentatevi prima di procedere a qualsiasi uscita. In caso di dubbi contattate gli uffici di relazione con il pubblico dei comuni o delle polizie municipali. !!!!

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